Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a dare piena attuazione e a completare quanto previsto, in materia di previdenza sociale, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ferma restando la disciplina in tema di età pensionabile di anzianità nel sistema retributivo di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, prevedere l'istituzione nel sistema contributivo, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, di un pensionamento unificato di vecchiaia che incentivi l'allungamento della vita lavorativa e garantisca una flessibilità di opzioni per il requisito anagrafico di quiescenza, compresa tra un minimo di 62 anni e un massimo di 67 anni;

          b) prevedere l'unificazione dell'età pensionabile per uomini e per donne a condizione che, entro il 2013, il tasso di occupazione delle lavoratrici dipendenti di età compresa tra 15 e 64 anni raggiunga almeno il 60 per cento;

          c) prevedere la piena possibilità di cumulare periodi contributivi presso differenti enti e regimi, nonché la piena cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente e autonomo;

          d) prevedere l'applicazione, ai fini di un'adeguata riduzione del requisito dell'età pensionabile, di un moltiplicatore pari a 1,2 per ogni anno di lavoro effettuato in attività ritenute usuranti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto delle elaborazioni tecniche compiute da commissioni scientifiche appositamente istituite con decreto dello stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

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          e) prevedere l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di un fondo di solidarietà delle tutele previste per il lavoro usurante, al cui finanziamento provvedono pro quota i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato. La relativa ripartizione degli oneri è stabilita, annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei flussi contributivi ordinari e dei trasferimenti stanziati nelle leggi finanziarie in ordine alla quota relativa alla Gestione per gli interventi assistenziali (GIAS);

          f) prevedere il riconoscimento di agevolazioni alle lavoratrici madri, anche stabilendo che i periodi di astensione dal lavoro per maternità e puerperio valgano il doppio fino ad un massimo di anni due;

          g) garantire lo sviluppo, per le persone con responsabilità familiari per le quali non è riconosciuta una retribuzione, di forme di accrediti pensionistici di natura obbligatoria mediante l'emissione di «buoni» loro erogati dalla distribuzione commerciale quali incentivi ai consumatori. Tali accrediti sono versati presso la relativa gestione dell'INPS;

          h) prevedere l'istituzione di un reddito minimo di 800 euro mensili, rivalutabili secondo le norme vigenti per la perequazione automatica delle pensioni, erogati per tredici mensilità a favore delle persone di età pari o superiore a 65 anni. Il reddito minimo integra fino al livello previsto il 1o gennaio dell'anno di riferimento gli altri eventuali redditi della persona interessata, con l'eccezione della proprietà della casa di abitazione. Il reddito minimo assorbe fino a concorrenza eventuali altre prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute in precedenza ai soggetti interessati;

          i) prevedere contributi figurativi a carico del bilancio dello Stato per il periodo legale del corso di laurea concluso, secondo criteri analoghi a quelli relativi al servizio militare obbligatorio.

 

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